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Regolamento

CONVITTO NAZIONALE “M. CUTELLI” CATANIA
REGOLAMENTO D’ISTITUTO

INTRODUZIONE
“La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero,
di coscienza e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono,
quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale”, così recita l’art. 4 del D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998:
Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.
E’ da questo statuto che trae spunto il seguente Regolamento d’Istituto, contenente le
norme comportamentali che regolano la vita e la gestione del nostro Convitto.
L’organizzazione e il funzionamento dei servizi scolastici dell’Istituto sono ispirati ai
principi fondamentali di Uguaglianza, Imparzialità, Diritto di scelta e obbligo scolastico,
Partecipazione, Efficienza e Trasparenza, Libertà d’insegnamento e aggiornamento del personale.
Ogni servizio scolastico erogato dall’Istituto si svolge nel rispetto del principio di
uguaglianza dei diritti degli utenti. Sono considerati diritti fondamentali degli studenti
i seguenti:
a) essere rispettati come persone e come cittadini dagli insegnanti e dagli altri operatori della
scuola ai quali si deve portare altrettanto rispetto;
b) ricevere un’istruzione non casuale ma programmata, secondo obiettivi e programmi predisposti
in base alla conoscenza dei bisogni dei singoli e del livello di conoscenze, competenze e
capacità della classe, nel rispetto e nei limiti delle leggi nazionali;
c) ricevere un insegnamento non discontinuo, assicurando possibilmente la continuità;
d) potersi discolpare in caso di provvedimenti disciplinari;
e) essere informati e potere esprimere il proprio parere sui problemi della scuola;
f) eleggere i propri rappresentanti negli organi collegiali di classe, d’Istituto, di Distretto;
g) riunirsi in assemblea per discutere i problemi della scuola;
h) essere informati sui criteri di valutazione per essere giudicati secondo i meriti di ognuno.
Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Capo d’Istituto, dei docenti, del personale
tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
Sono, pertanto, tenuti a curare che la loro immagine, il loro abbigliamento, i loro atteggiamenti
e comportamenti siano idonei ed adeguati alla funzione della scuola, luogo di formazione e di
educazione e non d’intrattenimento ed evasione. Nell’esercizio dei loro diritti e nell’adempimento
dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i
principi del rispetto delle pari dignità, delle diversità dei ruoli e della ricerca della qualità
nelle relazioni insegnante-studente.
Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne
cura come importante fattore di qualità della vita scolastica. Sono tenuti a mantenere pulite le
aule, i laboratori, i corridoi, la palestra e ogni altro ambiente dell’Istituto, la cui pulizia
giornaliera è assicurata dal personale ausiliario. Eviteranno di imbrattare con scritte e
figurazioni le suppellettili, i muri e quant’altro. In presenza di disservizi ogni reclamo andrà
indirizzato al personale responsabile della pulizia di quel settore, nell’ottica di una fattiva
collaborazione fra le componenti scolastiche. Solo in caso di reiterati disservizi si farà rapporto
al Responsabile Amministrativo. Sono assicurati criteri uniformi per la formazione delle classi, le
attività educative, lo svolgimento di operazioni di scrutinio, valutazioni finali ed esami finali
dei diversi cicli.
I rapporti tra gli utenti e le componenti scolastiche dell’Istituto sono di
sciplinati da regole uguali per tutti, quindi nessuna discriminazione può essere compiuta per motivi
riguardanti sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni fisiche e socio-economiche.
Gli operatori scolastici si impegnano ad assicurare l’obbligo scolastico, la regolarità della frequenza
e la partecipazione attiva con interventi di prevenzione e controllo dell’evasione e della dispersione
scolastica. Nel quadro delle iniziative e dei progetti rivolti a prevenire le situazioni di disagio
giovanile e di devianza e a rimuovere la cause di dispersione scolastica, nell’Istituto è stato
predisposto un monitoraggio delle assenze e un piano di intervento che prevede il coinvolgimento delle
famiglie. In quest'ambito sono previsti inoltre progetti finalizzati all’attuazione del diritto allo
studio anche per favorire l’integrazione degli alunni portatori di handicap, la prevenzione delle
tossicodipendenze, la tutela di coloro che si trovano in situazioni di svantaggio, l’educazione alla
salute, allo sport e al raccordo tra la scuola e il mondo del lavoro. La realizzazione degli obiettivi
e le finalità del servizio scolastico sono potenziati dalla partecipazione attiva di tutte le componenti
scolastiche, e cioè istituzioni, personale, genitori e alunni. A tal fine la scuola elabora opportuni
piani d’intervento per intensificare i rapporti tra scuola e famiglie, per assicurare una maggiore presenza
di queste nella realtà scolastica che si configuri come sostegno della funzione docente e a tutela degli
inalienabili diritti degli alunni. Gli studenti hanno diritto a partecipare in modo attivo e responsabile
alla vita della scuola ed hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la
vita della stessa. Tutti gli insegnanti discutono con gli studenti della programmazione disciplinare,
inserita nella programmazione di classe, delle finalità e degli obiettivi della materia, delle tipologie
di verifica che deve essere sempre trasparente e tempestiva, così , da attivare nello studente, come
indicato nell’art. 2, comma 4 del già citato D.P.R. 249/98, un processo di autovalutazione che lo conduca
ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. L’Istituto, con
l’eventuale intervento e collaborazione delle Istituzioni scolastiche e degli Enti
locali, si impegna a favorire le attività extra scolastiche che realizzino la funzione della scuola come
centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l’uso degli edifici e delle attrezzature a
condizione che sia assicurata la sorveglianza con personale interno. L’attività amministrativa dell’Istituto
ispira il proprio funzionamento ai principi di efficienza, responsabilità, pubblicità , flessibilità e
trasparenza, secondo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e seguenti. Ciascun ufficio adotta al
suo interno idonee misure organizzative per emanare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza e
assicurare il corretto svolgimento del servizio scolastico. L’Istituto, nel quadro dei processi di riforma e
di innovazione in atto nei diversi gradi e ordini di scuola garantisce e organizza le modalità di aggiornamento
e di formazione del personale in collaborazione con istituzioni ed enti culturali per assicurare maggiori
livelli di competenza professionale.
Gli alunni che intendono frequentare le scuole annesse al Convitto nella veste di convittori o semiconvittori
hanno precedenza rispetto ai richiedenti. Il Regolamento d’Istituto che qui si riporta integralmente muove dai
seguenti dispositivi di legge:
-Quadro normativo artt. 3, 33 e 34 della Costituzione Italiana.
-Legge n. 241 del 7 agosto 1990.
-Decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993.
-Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994.
-Direttiva Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’11 ottobre 1994.
-Decreto legge n. 163 del 12 maggio 1995 convertito in legge n. 273 dell’11/7/1995.
-Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 giugno 1995.
-Decreto Presidente della Repubblica del 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche ed Integrazioni di cui
al D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007
-Legge13 luglio 2015 n.107

CURA DELLA STRUTTURA SCOLASTICA – ARTT. 1-8
Art. 1.
Principio generale.
Il fenomeno dei danneggiamenti alle aule, agli arredi, agli impianti, richiede un intervento da parte di tutte le
componenti scolastiche sul piano educativo (i beni della scuola appartengono a tutta la comunità ) e su quello
della assunzione di responsabilità da parte di ciascuno.
Art. 2.
Risarcimento.
I danni, salvo quelli accidentali, vanno risarciti o, in alternativa, il bene danneggiato va ripristinato da
parte degli studenti a spese proprie.
Art. 3.
Responsabilità.
Del danneggiamento risponde il singolo o, in mancanza, la classe. Si richiede agli studenti di segnalare a un
docente, al personale educativo o ausiliario gli eventuali danni riscontrati.
Art. 4.
Cura dell’aula.
Quando la classe lascia un’aula libera (per recarsi in palestra, in laboratorio, ecc.) un
rappresentante deve curare che l’aula sia chiusa.
Art. 5.
Informativa.
I docenti cureranno l’aspetto educativo del problema (discussione in classe, letture) e comunicheranno ogni
danneggiamento constatato.
Art. 6.
Disposizioni Liceo Europeo.
Gli alunni del Liceo Europeo devono avere cura dei loro materiali didattici: non devono lasciarli sui banchi ma
riporli negli appositi armadi, quando si trasferiscono fuori della propria aula, e non devono permettere agli
alunni di altre classi di entrare nella propria aula.
Art. 7.
Disposizioni al personale ausiliario.
Il personale ausiliario vigilerà nei corridoi antistanti le aule e i servizi durante l’orario delle lezioni,
chiuderà a chiave tutte le porte delle aule non utilizzate, controllerà che le classi siano coperte, comunicherà
tempestivamente al Vice rettore eventuali danneggiamenti riscontrati.
Art. 8.
Provvedimenti.
Nei confronti degli alunni inadempienti saranno presi i necessari provvedimenti disciplinari. Contro le sanzioni
disciplinari diverse da quelle di cui all’art. 4 comma 7 del D.L. 16 aprile 1994 n. 297, è ammesso ricorso
all’organo di garanzia interno della scuola entro 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

NORME GENERALI SULLE PRESENZE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI, VALUTAZIONE–ARTT. 9-34 Art. 9.
Presenze.
La presenza degli alunni alle lezioni e a tutte le attività integrative che vengono svolte nel contesto del
curriculum è obbligatoria. La frequenza costante ed attenta alle lezioni costituirà un merito nell’attribuzione
dei crediti.
Art.10.
Libretto dello studente.
Ogni studente sarà munito di libretto personale, tenuto con regolarità e ordine e firmato dal genitore o da chi ne
fa le veci. Il libretto personale è il mezzo ufficiale di collegamento fra l’istituto e la famiglia che è tenuta
a prendere visione giornalmente delle eventuali comunicazioni della scuola.
Art. 11.
Ingresso nell’Istituto.
Al suono della campana (h 08:00) gli alunni dovranno raggiungere con sollecitudine le rispettive aule dove gli
insegnanti li attenderanno. Agli estranei non è consentito l’ingresso nei locali del Convitto senza preventiva
autorizzazione.
Art. 12.
Assenze degli alunni.
All’inizio delle lezioni l’insegnante, fatto l’appello, segnerà sul giornale di classe gli assenti. Le assenze
devono essere giustificate dal docente della prima ora, con l’obbligo del controllo dell’autenticità della firma
e dell’annotazione sul registro di classe. Lo stesso segnalerà tempestivamente al Capo d’Istituto o chi ne fa le
veci le eventuali anomalie.
Art. 13.
Giustificazione assenze.
L’insegnante della prima ora, sentita la Presidenza, ritenendo non giustificate le assenze i cui motivi si presentano
irrilevanti o inattendibili, contatterà il Coordinatore di classe che tempestivamente informerà i genitori o chi ne
fa le veci, i quali hanno diritto di essere uditi per fornire ulteriori elementi di giudizio. La stessa cosa avverrà
se la firma sulla giustificazione sia stata falsificata, nel qual caso si agirà in via disciplinare.
Art. 14.
Giustificazione assenze studenti maggiorenni.
Agli alunni maggiorenni è data la facoltà di autogiustificarsi utilizzando a tale scopo l’apposito libretto, previo
assenso dei genitori depositato in segreteria.
Art. 15.
Assenze prolungate.
Per le assenze di oltre 5 giorni, la giustificazione deve essere accompagnata da certificato medico attestante
l’avvenuta guarigione. Alla 5a , 10a , 15a assenza tutti gli alunni, anche se maggiorenni, dovranno essere accompagnati
da uno dei genitori o da chi ne fa le veci. In caso di inottemperanza, la Presidenza si riserva di intervenire
opportunamente.
Art. 16.
Alunni sprovvisti di giustificazione.
Per legge le assenze devono essere giustificate, per cui l’alunno sprovvisto di regolare giustificazione non può essere
riammesso in classe. In casi eccezionali, valutabili a discrezione del professore della prima ora, si potrà derogare
temporaneamente da questa norma: l’insegnante allora annoterà sul giornale di classe il provvedimento di riassumere senza
giustificazione. Entro il giorno successivo, salvo diversa disposizione della Presidenza, l’alunno dovrà ottemperare agli
obblighi di riammissione.
Le assenze non saranno giustificate con una firma diversa da quella del genitore o di chi ne fa le veci, depositata
all’atto dell’iscrizione sul libretto personale.
Art. 17.
Giustificazione delegata a terzi.
Il genitore che affida il figlio alle cure di terzi dovrà trasmettere alla presidenza una lettera con cui delega, sotto la
propria responsabilità, una terza persona che dovrà giustificare l’alunno stesso durante l’anno scolastico, previa
apposizione della firma.
Art. 18.
Ammissione in aula dello studente ritardatario.
Premesso che l’orario d’entrata in classe, per tutti gli alunni di ogni ordine e grado, è stabilito alle ore 8.00, è
prevista una tolleranza massima di 10 minuti di ritardo che dovrà essere giustificato il giorno successivo dal genitore.
I ritardi ripetuti saranno cumulati e. raggiunta l’ora la stessa verrà conteggiata nel monte ore massimo previsto per gli
ingressi posticipati per quadrimestre (max quattro). I pendolari potranno accedere all’Istituto oltre le ore 8.30 sempre
che il ritardo sia dovuto a comprovati motivi dei mezzi pubblici di trasporto.
Art.19.
Ammissione alla seconda ora.
Gli alunni che arrivano a scuola con un ritardo di oltre dieci minuti verranno ammessi in classe solo con decisione del
Capo d’Istituto o del delegato. Un alunno può usufruire di massimo quattro permessi d’ingresso alla seconda ora in un
quadrimestre (giustificati dai genitori). Non sono concesse ammissioni alla 2a ora nelle giornate d’Assemblea studentesca.
Art. 20.
Assenze o ritardi ripetuti.
Per l’alunno che si assenti o arrivi in ritardo ripetutamente o costantemente in una disciplina, il coordinatore della
classe dovrà provvedere a informare, tramite la segreteria didattica, la famiglia, anche se trattasi di maggiorenne con
diritto di auto giustificazione. I Consigli di classe ne terranno conto nell’attribuzione del voto di condotta.
Art. 21.
Assenze collettive.
Le assenze collettive, pur deliberate dall’assemblea degli studenti e comunicate alla Presidenza, non sono giustificabili
secondo la prassi ordinaria (art. 12). Tutti gli alunni che si siano astenuti dalle lezioni, al rientro, dovranno essere
accompagnati da uno dei genitori o presentare una dichiarazione scritta da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, nella
quale il firmatario attesti di essere a conoscenza delle assenze dovute alle astensioni. La Presidenza potrà richiedere
l’autenticazione della firma sulla dichiarazione. In casi ritenuti eccezionali la Presidenza potrà disporre di una diversa
normativa di riammissione. Le assenze collettive delle singole classi sono considerate tali quando i presenti sono meno
del 20% degli iscritti alla classe. Per tali assenze valgono le disposizioni del comma 1 del presente articolo.
Art. 22.
Prescrizioni.
Durante le ore di lezione gli alunni dovranno occupare sempre lo stesso posto e potranno cambiarlo solo con l’autorizzazione
del professore dell’ora. Essi inoltre non potranno uscire dall’aula prima delle ore 10:00 se non per motivi eccezionali,
purché autorizzati dall’insegnante. Nel cambio tra una lezione e l’altra dovranno rimanere a loro posto in aula e attendere
l’insegnante della lezione successiva, mantenendo un comportamento educato e responsabile.
Art. 23
Divieti.
Fatta eccezione per l’intervallo, non è consentito l’uso del telefonino in aula, nei laboratori, in refettorio, nella palestra
se non viene autorizzato per motivi didattici dai docenti. Nell’ambito dell’Istituto è rigorosamente vietato fumare.
Art. 24.
Ricreazione.
Durante l’intervallo gli alunni usciranno dalle aule e dovranno rientrarvi con sollecitudine al suono della campana. Gli alunni sono tenuti a non lasciare, nelle rispettive aule,
oggetti personali. Alla vigilanza sono preposti i docenti dell’ora coincidente con l’intervallo, coadiuvati dai collaboratori
scolastici che dovranno presidiare tutti i corridoi, i cortili ed i locali frequentati dagli allievi. Dopo la ricreazione, gli
insegnanti, che avranno cura di raggiungere sollecitamente le rispettive aule al fine di evitare occasioni di disordine,
richiameranno l’appello e annoteranno eventuali assenze. Gli alunni assentatisi arbitrariamente subiranno le sanzioni
disciplinari del caso.
Art. 25.
Trasferimenti d’aula.
Nei trasferimenti tra un’aula e l’altra gli alunni saranno ordinati e celeri; non è consentito entrare nei laboratori prima
degli insegnanti.
Art. 26.
Prescrizioni fine lezioni.
Al termine delle lezioni gli alunni usciranno dalle classi sotto sorveglianza dei rispettivi insegnanti ed educatori. Gli
alunni semiconvittori della Scuola Media e della Scuola Elementare saranno accompagnati in sala mensa dai rispettivi educatori.
Art. 27.
Permessi d’uscita anticipata.
Alla luce di comprovati motivi che lo giustifichino, il Preside o un suo delegato o il docente presente in classe potrà
autorizzare lo studente a lasciare l’Istituto prima della fine delle lezioni se prelevato dal genitore o da chi ne fa le veci,
annotando l’uscita sul giornale di classe. Ai maggiorenni è data la facoltà di lasciare l’Istituto prima della fine delle
lezioni previa informazione scritta e firmata del genitore. Un alunno può usufruire di massimo quattro permessi d’uscita in
un quadrimestre. I permessi di uscita anticipata permanenti con eccezione dei giorni in cui sono previsti attività pomeridiane, recupero, laboratori
sono concessi, all’inizio dell’anno scolastico, sulla base della richiesta dei genitori o da chi ne fa le veci. La verifica
delle richieste è fatta dalla Presidenza che stabilisce l’ammissibilità delle stesse dopo avere verificato la reale gravità
dei motivi e l’inesistenza dei mezzi di trasporto ufficialmente riconosciuti. La domanda, di norma, va presentata entro il
10 ottobre. La scuola risponderà entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
Art. 28.
Assenza insegnante.
Nell’eventualità di un’improvvisa assenza dell’insegnante, gli alunni resteranno in aula sorvegliati dal personale ATA o
Supplente, salvo ulteriori disposizioni della Presidenza.
Convitto Cutelli 2024. Grafiche e sviluppo by DD 2024

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